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Credito d’imposta R&S: la CGT di Torino riconosce lo sviluppo sperimentale del software e annulla il recupero dell'Agenzia delle Entrate

Avv. Alberto Iadevaia
5 ago
Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 11 ago

Nuovo importante successo del nostro Studio nel contenzioso relativo ai crediti d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo. Con la sentenza n. 820/2026, depositata il 31 luglio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha accolto il ricorso di una società operante nel settore delle tecnologie informatiche e ha annullato integralmente un atto di recupero relativo a un credito R&S, condannando l’Agenzia delle Entrate anche alla rifusione delle spese di giudizio.


La decisione è particolarmente significativa perché affronta due questioni centrali nei contenziosi sul “vecchio” credito d’imposta R&S: da un lato, la corretta qualificazione delle attività di sviluppo software realizzate prima del 2020; dall’altro, l’impossibilità di applicare retroattivamente criteri tecnici più restrittivi, introdotti o recepiti nell’ordinamento soltanto in epoca successiva.


La controversia riguardava due progetti realizzati nel 2015, finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato capace di collegare un prodotto fisico a un’identità digitale univoca. Attraverso un codice scansionabile, un’applicazione mobile e una piattaforma software, il sistema consentiva di verificare l’autenticità del prodotto, associare contenuti digitali specifici, registrare le interazioni dell’utente, aggiornare dinamicamente le informazioni e garantire la coerenza tra prodotto, codice e relativo record digitale.


Secondo l’Agenzia delle Entrate, le attività svolte non presentavano un contenuto tecnico sufficiente e sarebbero state prive dei requisiti di novità, creatività e innovatività necessari per accedere all’agevolazione. Muovendo da questa impostazione, l’Ufficio aveva qualificato il credito come “inesistente”, applicando il più lungo termine previsto per il recupero.


La difesa sostenuta dal nostro Studio ha contestato radicalmente tale ricostruzione, evidenziando che il progetto non poteva essere ridotto alla semplice applicazione di un codice QR su un prodotto già esistente. Il codice costituiva soltanto l’interfaccia visibile di un’architettura software molto più articolata, composta da applicazione mobile, infrastruttura server-side, database associativo, procedure di autenticazione e verifica, moduli per la gestione dei contenuti e sistemi di raccolta e trattamento dei dati generati dalle scansioni.


Nel corso del giudizio, la ricostruzione giuridica è stata affiancata da una relazione tecnica specialistica, predisposta da un soggetto iscritto all’Albo dei certificatori istituito presso il MIMIT. La relazione ha consentito di ricostruire in modo organico le attività svolte nel 2015 e di renderne pienamente intelligibile il contenuto tecnico-informatico, senza introdurre ex post un progetto diverso da quello originariamente realizzato.


La Corte ha condiviso questa impostazione. Sulla base della documentazione prodotta, ha qualificato espressamente le attività della società come “sviluppo sperimentale in ambito software”, riconoscendo l’esistenza di effettive incertezze tecniche: la realizzazione di un sistema affidabile e persistente di identità digitale del prodotto; la lettura del codice da dispositivi differenti; la stabilità del collegamento tra applicazione, server e database; la sicurezza e l’integrità delle informazioni; la gestione delle interazioni degli utenti; la scalabilità dell’intero sistema.


La sentenza valorizza anche il contesto tecnologico nel quale i progetti erano stati sviluppati. Nel 2015, infatti, l’integrazione tra prodotti fisici di consumo, applicazioni mobili interattive e piattaforme digitali non costituiva ancora, nel settore interessato, una soluzione ordinaria e standardizzata. La presenza di singoli componenti già conosciuti non escludeva quindi la natura sperimentale dell’attività: l’innovazione risiedeva nella loro combinazione e nella costruzione di un sistema nuovo e unitario.


Il secondo passaggio decisivo della pronuncia riguarda la disciplina applicabile ratione temporis. La Corte ha chiarito che i progetti realizzati nel 2015 devono essere valutati sulla base dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013 e del D.M. 27 maggio 2015. Tale disciplina ricomprendeva nello sviluppo sperimentale anche l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti, quando diretti alla realizzazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.


La normativa allora vigente non richiedeva che l’impresa dimostrasse un avanzamento assoluto dello stato dell’arte mondiale, né che ogni singolo elemento del progetto fosse inedito. Soprattutto, non conteneva un rinvio espresso e vincolante ai cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 – novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità – successivamente recepiti nel nostro ordinamento.


La Corte ha pertanto ritenuto che l’Ufficio avesse impropriamente valutato il progetto del 2015 utilizzando un “parametro tecnico successivo e più restrittivo”. Soltanto a partire dal 2020, con l’art. 1, comma 200, della legge n. 160/2019 e con il successivo decreto attuativo del 26 maggio 2020, i criteri del Manuale di Frascati hanno assunto un espresso rilievo normativo nella disciplina del credito d’imposta R&S. Questo principio ha ricevuto, peraltro, un’ulteriore e autorevole conferma nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 14 luglio 2026, n. 5627, secondo cui è illegittima l’applicazione retroattiva dei criteri più restrittivi del Manuale di Frascati alle attività riferite a periodi d’imposta anteriori al 2020.


Una volta riconosciuta la natura agevolabile delle attività e l’esistenza del credito, è venuta meno anche la qualificazione aggravata sostenuta dall’Amministrazione finanziaria. La Corte ha conseguentemente applicato il termine quinquennale di decadenza previsto per il recupero: poiché il credito, maturato nel 2015, era stato utilizzato in compensazione nel 2016, l’atto notificato nel 2025 è stato giudicato tardivo e quindi illegittimo.


Il ricorso è stato integralmente accolto, l’atto di recupero annullato e l’Agenzia delle Entrate condannata al pagamento delle spese di lite, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.


La pronuncia rappresenta un risultato particolarmente importante per la società assistita e offre indicazioni di più ampia utilità per le imprese coinvolte in contestazioni relative ai crediti R&S maturati negli anni 2015-2019. La qualificazione delle attività deve essere effettuata sulla base delle norme vigenti nel periodo in cui i progetti sono stati realizzati; i criteri elaborati successivamente non possono essere utilizzati per riscrivere retroattivamente il perimetro dell’agevolazione. La decisione conferma, inoltre, quanto sia decisiva, nei contenziosi riguardanti progetti software, una difesa capace di integrare l’analisi giuridico-tributaria con una ricostruzione tecnica rigorosa. Non è sufficiente isolare i singoli componenti di un sistema e osservarli separatamente: occorre ricostruire l’architettura complessiva del progetto, le incertezze affrontate, le interazioni tra le diverse tecnologie e il risultato perseguito dall’impresa. È proprio questa lettura sostanziale e tecnicamente documentata ad avere consentito, nel caso esaminato, il pieno riconoscimento delle ragioni della contribuente e l’annullamento integrale della pretesa fiscale.

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