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Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: la CGT di Modena annulla un atto di recupero e chiarisce il perimetro di valutazione per il “vecchio” regime (anni 2015–2019)

  • Avv. Alberto Iadevaia
  • 19 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

Chi ha fruito del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo “ex art. 3 D.L. 145/2013” lo sa bene: negli ultimi anni i controlli si sono spesso trasformati in contestazioni radicali, con qualificazioni di “credito inesistente”, applicazione di sanzioni massime e richiami a criteri tecnici utilizzati come vere e proprie griglie vincolanti. In un recente contenzioso seguito dal nostro Studio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha accolto il ricorso della contribuente e ha annullato integralmente l’atto di recupero, con una motivazione particolarmente utile per casi analoghi.


La controversia riguardava un atto di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate contestava un credito d’imposta R&S maturato in un’annualità “storica” del regime (ante 2020) e poi utilizzato in compensazione nell'anno 2018. Il disconoscimento si fondava, in estrema sintesi, su una lettura molto restrittiva del requisito di “innovatività e novità” e su presunte criticità della prova documentale (personale impiegato, consulenze esterne, tracciabilità dei costi e delle attività).


Nelle controdeduzioni l’Amministrazione ha insistito su tre linee principali:

  • Negazione della natura R&S dei progetti, ricondotti a “miglioramenti ordinari” o “sviluppo di gamma”;

  • Inidoneità della documentazione (registri ore, collegamenti tra attività e costi, deliverable tecnici);

  • Qualificazione aggravata della ripresa (con effetti su termini e sanzioni), trattando il credito come sostanzialmente privo di presupposto.


La Corte ha accolto il ricorso valorizzando, in particolare, alcuni punti che meritano attenzione:

  1. Il perimetro va valutato secondo le norme vigenti nel periodo d’imposta. Nel “vecchio” regime del credito R&S, la spettanza va verificata alla luce del quadro normativo applicabile agli anni oggetto di fruizione (art. 3 D.L. 145/2013 e relativo decreto attuativo), distinguendo correttamente tra “sviluppo sperimentale” e “modifiche ordinarie o periodiche”. In altre parole: il tema non è se un progetto abbia finalità economica (ovvio per un’impresa), ma se le attività superino la soglia della semplice routine.

  2. Lo standard probatorio in giudizio: l’onere della prova non può essere “solo assertivo”. La pronuncia si inserisce nel filone che, dopo l’introduzione dell’art. 7, co. 5-bis, D.Lgs. 546/1992, richiede che la pretesa dell’Amministrazione sia sorretta da un apparato probatorio coerente e specifico. Contestazioni generiche, “per categorie”, o confutazioni meramente semantiche della documentazione tecnica rischiano di non reggere se il contribuente ha prodotto un fascicolo progettuale strutturato.

  3. Centralità della documentazione tecnica e contabile “a catena”. La Corte ha attribuito rilievo alla coerenza complessiva della prova: dossier tecnico, tracciabilità delle risorse e dei costi, documentazione “extra-muros” e presìdi di natura contabile. Il messaggio pratico è chiaro: in questi contenziosi vince chi riesce a ricostruire il progetto come un “project file” (fasi, obiettivi tecnici, iterazioni, test/validazione) e non come una mera sommatoria di spese.


La pronuncia della CGT di Modena è rilevante perché:

  • rafforza un approccio sostanziale al credito R&S, evitando che la spettanza venga “schiacciata” su criteri applicati come check-list rigida;

  • chiarisce che, in giudizio, l’Amministrazione deve misurarsi con il contenuto tecnico della prova, non con formule standard;

  • conferma l’importanza – spesso decisiva – di una prova costruita in modo sistematico e verificabile (dossier, riscontri, tracciabilità, certificazioni contabili).


Ogni situazione va valutata sui fatti, ma alcune linee guida emergono con forza:

  • costruire (o ricostruire) un dossier tecnico per progetto, con obiettivi, criticità, test, iterazioni e risultati;

  • avere tracciabilità ragionevole del personale impiegato (timesheet e registri ore più un raccordo al progetto);

  • documentare le prestazioni extra-muros con deliverable tecnici (report, test report, disegni, note di rilascio software);

  • affiancare una ricostruzione contabile solida (riconciliazioni, mastrini, evidenze di pagamento) e, quando possibile, una certificazione del prospetto spese coerente con la disciplina.


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