Dividendi esteri e doppia imposizione: la CGT di Lecco riconosce il rimborso del credito d’imposta per ritenute pagate in Francia
- Avv. Alberto Iadevaia
- 18 feb
- Tempo di lettura: 4 min
Chi investe in strumenti finanziari esteri lo sa bene: il dividendo può essere tassato due volte. Prima nello Stato della fonte (con una ritenuta alla fonte), poi in Italia (spesso con imposta sostitutiva). Il risultato, se il sistema non consente di “sterilizzare” correttamente l’imposta estera, è un’imposizione complessiva che supera di molto quella applicabile ai dividendi domestici.
In un recente contenzioso seguito dal nostro Studio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecco ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso dell’eccedenza di imposta italiana corrispondente alla ritenuta subita in Francia, con una motivazione particolarmente chiara e spendibile in casi analoghi. Di seguito ripercorriamo i punti essenziali della decisione.
Il contribuente (persona fisica residente in Italia) aveva percepito un dividendo da una società francese. In Francia era stata applicata una ritenuta alla fonte; in Italia il dividendo era stato indicato in dichiarazione e assoggettato a imposta sostitutiva. Da qui la domanda di rimborso: lo stesso reddito era stato tassato in entrambi gli Stati e, per eliminare la doppia imposizione, si chiedeva il riconoscimento del credito convenzionale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Francia (art. 24), con restituzione dell’eccedenza italiana. Come spesso accade, l’Agenzia delle Entrate non ha dato riscontro in sede amministrativa e la pretesa è stata azionata in giudizio avverso il silenzio-rifiuto.
Nelle controdeduzioni l’Ufficio ha articolato due difese principali:
Credito d’imposta negato per “mancato concorso” al reddito complessivo. Secondo l’Ufficio, il credito ex art. 165 TUIR richiederebbe che il reddito estero concorra al reddito complessivo; ma i dividendi esteri, tassati con imposta sostitutiva (quadro RM), non concorrerebbero al reddito complessivo IRPEF e quindi non potrebbero generare credito.
Carenza di prova sull’effettivo pagamento/definitività della ritenuta estera. L’Ufficio ha sostenuto che la documentazione prodotta inizialmente attestasse la ritenuta, ma non anche l’effettivo versamento all’Erario francese e la definitività del prelievo.
La CGT di Lecco ha preso posizione in modo netto sul profilo delle fonti: quando la Convenzione disciplina l’eliminazione della doppia imposizione, il trattato prevale sulle regole interne incompatibili. È un passaggio importante perché “riporta al centro” la gerarchia corretta: prima la regola pattizia, poi, solo in quanto compatibile, la disciplina domestica.
La Corte ha poi chiarito un nodo interpretativo cruciale: l’inciso convenzionale relativo alla “proporzione in cui i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo” non può essere trasformato in una condizione di accesso al credito, come sostiene l’Ufficio. È, piuttosto, un criterio di limitazione quantitativa (il credito non può eccedere la quota di imposta italiana riferibile a quei redditi), destinato a operare quando il reddito concorre solo parzialmente. Questo passaggio è decisivo perché evita un esito paradossale: se bastasse “spostare” il reddito in un regime sostitutivo per negare il credito, la Convenzione sarebbe svuotata di effetto utile proprio nel campo più frequente dei dividendi di portafoglio.
La Corte ha inoltre valorizzato la clausola convenzionale che limita l’esclusione del credito al solo caso in cui l’imposizione a titolo definitivo in Italia avvenga “su richiesta del beneficiario”. È il vero discrimine: la Convenzione consente di negare il credito solo se il regime di tassazione definitiva deriva da una scelta del contribuente. Se, invece, la tassazione sostitutiva è necessitata (come avviene per molte fattispecie di dividendi esteri dichiarati nel quadro RM), non si può estendere l’esclusione oltre il dato testuale. La CGT di Lecco, su questo punto, si è allineata in modo esplicito ai principi già affermati dalla Corte di Cassazione (sentenze 25698/2022 e 10204/2024), evidenziando che negare il credito in tali ipotesi produrrebbe un risultato strutturalmente incompatibile con la funzione stessa dell’art. 24: un doppio prelievo (ritenuta estera + 26% Italia) che porterebbe il carico complessivo a livelli ingiustificati.
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la prova del pagamento dell’imposta estera. Il Collegio ha ritenuto decisiva la produzione di una documentazione “a catena”, composta da:
dichiarazione fiscale francese (mod. 2777) e relativa sintesi DGFiP;
attestazione DGFiP di presa in carico e pagamento dell’importo dovuto (con evidenza dell’integrale versamento e assenza di residui);
prospetto societario per beneficiario (“table by shareholder”) che attribuisce al singolo percettore l’esatto importo lordo, la ritenuta e il netto.
In altre parole, la Corte ha riconosciuto che la prova non richiede un atto “impossibile” o una certificazione irraggiungibile: ciò che conta è dimostrare in modo coerente e verificabile (i) la ritenuta applicata, (ii) la dichiarazione e il versamento al fisco estero, (iii) la riferibilità al contribuente.
La decisione affronta anche il profilo numerico con un principio semplice: se il contribuente ha già pagato in Italia l’imposta sostitutiva e deve scomputare l’imposta estera, l’eccedenza da restituire è l’importo necessario a riportare il carico complessivo al livello domestico. È il cuore del concetto di “neutralizzazione”: senza credito, il dividendo estero è penalizzato; con il credito, il prelievo totale torna all’aliquota italiana applicabile ai dividendi.
La pronuncia dei Giudici tributari di Lecco è importante per almeno tre ragioni:
conferma, con motivazione chiara, che il credito convenzionale non può essere vanificato dal requisito interno del “concorso” quando conduce a doppia imposizione;
valorizza in modo corretto la clausola “su richiesta del beneficiario”, distinguendo tra regimi facoltativi e regimi obbligatori;
chiarisce lo standard probatorio “ragionevole” per dimostrare il pagamento estero, indicando una strada concreta e replicabile.
In prospettiva, è un tassello ulteriore verso un’applicazione più coerente (e sostanziale) delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di dividendi esteri.
Cosa fare se si è in una situazione analoga?
Ogni caso va valutato sui fatti e sulla Convenzione applicabile, ma alcune linee guida sono ormai chiare:
la via dichiarativa ordinaria non sempre consente lo scomputo “in automatico” delle ritenute estere;
spesso è necessario attivare la tutela con istanza di rimborso e, in caso di inerzia, con ricorso avverso il silenzio-rifiuto;
la documentazione estera va costruita in modo “a catena”, come nel caso esaminato: ritenuta, dichiarazione, versamento, collegamento al percettore.
