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IVA e cessione a parametro zero dei calciatori: la CGT Liguria accoglie l’appello di un Club di Serie A e riconosce la natura onerosa dell’operazione

  • Avv. Alberto Iadevaia
  • 26 lug 2023
  • Tempo di lettura: 4 min

Una decisione importante ottenuta dal nostro Studio che riteniamo sia molto rilevante per il calcio professionistico e per il trattamento IVA delle cd. "operazioni a parametro zero”.


Con sentenza depositata il 26 luglio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha accolto l’appello proposto da un Club di Serie A, assistito dal nostro Studio, riformando la decisione di primo grado.


La controversia riguardava una questione di particolare interesse per il settore del calcio professionistico: il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione a parametro zero dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l’indebita detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di due calciatori, successivamente ceduti senza pagamento di un corrispettivo in denaro. Secondo l’Ufficio, tali operazioni avrebbero dovuto essere considerate cessioni gratuite, con conseguente indetraibilità dell’imposta assolta a monte.


La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha invece accolto la tesi difensiva della società, affermando un principio di grande rilievo: la cessione a parametro zero di un calciatore non costituisce necessariamente una mera alienazione gratuita, ma può integrare un’operazione economicamente onerosa, quando la società cedente ottiene un vantaggio patrimoniale rappresentato dal risparmio dei costi retributivi del calciatore ceduto.


La vicenda trae origine dalla contestazione della detrazione dell’IVA pagata a monte in relazione all’acquisto di due calciatori, successivamente ceduti ad altre società senza pagamento di un corrispettivo in denaro. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, la cessione a parametro zero doveva essere ricondotta nell’ambito delle operazioni gratuite o comunque non soggette a IVA; da ciò sarebbe derivata, secondo l’Ufficio, l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti originari. La società contestava radicalmente tale impostazione, sostenendo che la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori non poteva essere letta in modo meramente formale, ossia limitandosi a rilevare l’assenza di un prezzo monetario. Al contrario, l’operazione doveva essere valutata nella sua effettiva sostanza economica: la società cedente, liberandosi dall’obbligo di sostenere i rilevanti costi retributivi dei calciatori ceduti, otteneva un vantaggio economico concreto e immediatamente apprezzabile.


La corte di primo grado aveva inizialmente rigettato il ricorso della società. I giudici di primo grado avevano ritenuto che, mancando un corrispettivo pagato per la cessione, le operazioni dovessero essere considerate gratuite e, quindi, non rilevanti ai fini IVA, con conseguente conferma della ripresa operata dall’Agenzia delle Entrate. La società proponeva quindi appello, insistendo sulla necessità di valorizzare la reale natura economica dell’operazione e la peculiarità dei rapporti contrattuali nel calcio professionistico.


La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha accolto l’appello del Club, riconoscendo la fondatezza del principale motivo di impugnazione. Il passaggio centrale della sentenza è particolarmente significativo. Secondo la Corte, “la compravendita di calciatori rappresenta una fattispecie più complessa rispetto alla normale disciplina della contrattualistica civile”, poiché occorre tenere conto anche di elementi economici che non si traducono necessariamente nel pagamento immediato di un prezzo. La Corte ha quindi chiarito che “la cessione a parametro zero del calciatore da parte di una società ad un’altra non rappresenta una mera alienazione gratuita”, ma deve essere valutata alla luce dell’intera operazione economica. Nel caso esaminato, la cessione era stata effettuata per abbattere le rilevanti spese di retribuzione dei calciatori, che gravavano sulla società cedente per importi molto significativi. La società acquirente, infatti, pur non versando un prezzo per il trasferimento, assumeva l’obbligo di corrispondere la retribuzione all’atleta; parallelamente, la società cedente veniva liberata da quel costo. Da qui il principio decisivo: la società alienante ottiene un vantaggio economico che rappresenta la contropartita economica e la costituzione onerosa intrinseca del contratto.


La decisione della CGT Liguria si inserisce nel solco dell’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione. La sentenza richiama, in particolare, l’ordinanza n. 2146/2019, nella quale la Suprema Corte aveva chiarito che, nelle cessioni a parametro zero, è vero che la società cessionaria acquista senza pagare un prezzo, ma è altrettanto vero che essa assume l’obbligo di corrispondere il compenso all’atleta, mentre la società cedente viene liberata da tale onere. In altri termini, i vantaggi sono reciproci. La Corte richiama poi anche la successiva sentenza della Cassazione n. 21701/2020, che ha affermato come “l’operazione di cessione del diritto alla prestazione esclusiva di un calciatore professionista a favore del cessionario, a parametro zero, assume una inequivoca natura onerosa sotto il profilo fiscale”. Si tratta di un passaggio di particolare importanza, perché consente di superare una lettura meramente formalistica dell’operazione. Il fatto che non vi sia un corrispettivo monetario non significa, di per sé, che l’operazione sia gratuita. Nel diritto tributario, e in particolare nell’IVA, ciò che rileva è la sostanza economica del rapporto e l’esistenza di uno scambio sinallagmatico tra le parti.


La sentenza della CGT Liguria è importante perché applica al settore del calcio professionistico un principio di carattere generale: la gratuità di un’operazione non può essere desunta automaticamente dalla sola assenza di un pagamento in denaro. Nel calcio professionistico, la cessione di un calciatore a parametro zero può perseguire un preciso interesse economico della società cedente: ridurre il monte ingaggi, liberarsi da un costo futuro, riequilibrare la struttura economico-finanziaria della rosa, trasferire a un altro club l’onere retributivo del calciatore. In tale prospettiva, la cessione non è una liberalità, né una donazione, ma una operazione economicamente razionale, inserita nella gestione ordinaria di una società sportiva professionistica. La CGT Liguria ha dunque riconosciuto che il vantaggio economico della società cedente può consistere anche nel risparmio di spesa, e non necessariamente nell’incasso di un prezzo.


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