Residenza fiscale in Svizzera ed esterovestizione: la CGT di Varese annulla l’accertamento e riconosce il radicamento effettivo all’estero
Nuovo successo del nostro Studio in materia di residenza fiscale delle persone fisiche: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese ha annullato un avviso di accertamento relativo all’anno 2017, riconoscendo che la contribuente aveva effettivamente trasferito in Svizzera il centro della propria vita personale, familiare ed economica. Un principio importante: la residenza fiscale deve essere accertata sulla base di una valutazione complessiva dei fatti e con specifico riferimento a ciascun periodo d’imposta.
La vicenda si inseriva in una più ampia attività di controllo svolta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente in relazione a diverse annualità. Con riferimento al periodo d’imposta 2017, l’Ufficio sosteneva che, nonostante il trasferimento formale in Svizzera, il domicilio fiscale dovesse continuare a essere individuato in Italia, in ragione della permanenza nel nostro Paese di una parte significativa degli interessi economici e professionali. Da tale ricostruzione derivava, tra l’altro, la pretesa di assoggettare a imposizione in Italia anche i redditi di lavoro dipendente percepiti dalla contribuente in Svizzera.
La difesa sviluppata dallo Studio non si è limitata a richiamare il dato formale del trasferimento anagrafico all’estero. Il punto centrale era invece dimostrare che, a partire dal trasferimento avvenuto nel 2013 e anche con specifico riferimento all’anno 2017 oggetto dell’accertamento, la Svizzera rappresentasse il luogo nel quale la contribuente aveva concretamente stabilito il centro della propria vita personale e familiare, nonché una parte significativa dei propri interessi economici. A tal fine è stato prodotto un articolato complesso documentale comprendente, tra l’altro, il certificato di dimora rilasciato dal Comune di Chiasso, la carta d’identità italiana rilasciata in Svizzera, la documentazione relativa all’abitazione di proprietà, l’immatricolazione dell’autovettura in Svizzera, la copertura sanitaria elvetica della contribuente e dei figli, il domicilio e la frequenza scolastica dei figli in Svizzera, la percezione di assegni familiari da enti svizzeri e la documentazione relativa allo svolgimento continuativo di un rapporto di lavoro subordinato in Svizzera sino al 2017. Il tema, quindi, non era semplicemente stabilire dove la contribuente risultasse formalmente residente, ma individuare, sulla base dell’insieme delle circostanze concrete, dove fosse effettivamente localizzato il centro principale della sua vita e dei suoi interessi.
La Corte di Giustizia Tributaria di Varese ha condiviso questa impostazione. La sentenza attribuisce particolare importanza alla valutazione complessiva della documentazione prodotta e afferma che la contribuente aveva dimostrato non soltanto la propria residenza formale in Svizzera, ma anche di avervi stabilito “il centro principale e concreto della propria vita personale e familiare”. Particolarmente significativa è la valutazione conclusiva del Collegio, secondo cui l'insieme della documentazione prodotta costituisce una prova “inequivocabile ed appagante” del fatto che la contribuente fosse effettivamente radicata in Svizzera e avesse lì costituito il centro della propria vita e dei propri interessi familiari ed economici. È un passaggio importante perché conferma come, nelle controversie sulla residenza fiscale delle persone fisiche, i diversi elementi non possano essere necessariamente valutati isolatamente. La disponibilità di un immobile, il luogo di lavoro, la vita familiare, la scuola dei figli, la copertura sanitaria, i rapporti finanziari e gli ulteriori elementi della vita quotidiana devono essere considerati nel loro complesso, al fine di verificare dove il contribuente abbia concretamente stabilito il proprio centro di interessi.
Un ulteriore profilo affrontato dalla Corte riguarda l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Nel ricorso lo Studio aveva richiamato anche l'art. 4 della Convenzione, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva nelle proprie controdeduzioni che tale riferimento fosse inconferente. La Corte ha respinto espressamente questa impostazione. Secondo il Collegio, il richiamo alla Convenzione “non appare affatto inconferente”, proprio alla luce del consistente materiale probatorio dal quale emergeva l'effettivo radicamento della contribuente in Svizzera e l'impossibilità di considerarla fiscalmente residente in Italia nel periodo d'imposta esaminato. La pronuncia conferma così l'importanza di coordinare la disciplina interna sulla residenza fiscale con le disposizioni convenzionali applicabili nei rapporti tra Stati, soprattutto quando il contribuente presenta collegamenti personali ed economici con entrambi i Paesi.
Forse il passaggio di maggiore interesse generale della sentenza riguarda, tuttavia, il tentativo dell'Amministrazione finanziaria di valorizzare le contestazioni formulate nei confronti della stessa contribuente per le annualità precedenti. Nelle proprie difese l'Ufficio aveva ampiamente richiamato gli accertamenti e il contenzioso relativi agli anni dal 2012 al 2016, utilizzandoli per sostenere la permanenza anche nel 2017 della residenza fiscale italiana. La Corte respinge nettamente questa impostazione:
“Inconferente appare allo stato il richiamo di parte resistente alle argomentazioni utilizzate per le annualità precedenti in quanto oggetto del ricorso che ci occupa è l'anno 2017 ed è la situazione contingente di quell'anno che deve interessare il presente giudizio”.
Il principio assume particolare rilievo nelle verifiche fiscali che interessano più periodi d'imposta. La residenza fiscale non può essere considerata un dato immutabile né può essere automaticamente desunta dalle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione per anni precedenti. Occorre invece verificare concretamente la situazione esistente nel singolo periodo d'imposta oggetto di accertamento, valutando gli elementi disponibili e le eventuali modificazioni intervenute nel tempo. In altre parole, non può esistere un'automatica “continuità” della residenza fiscale semplicemente perché la medesima contestazione è stata formulata dall'Ufficio in relazione ad altre annualità.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Varese offre quindi alcune indicazioni particolarmente utili nelle controversie relative alla residenza fiscale all'estero. L'iscrizione anagrafica o all'AIRE costituisce certamente un elemento importante, ma nei casi di contestazione è essenziale essere in grado di ricostruire documentalmente la vita effettiva del contribuente: abitazione, lavoro, famiglia, scuola dei figli, assistenza sanitaria, rapporti finanziari e patrimoniali e, più in generale, tutti quegli elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un radicamento reale e non meramente formale nello Stato estero. Altrettanto importante è evitare una valutazione frammentaria della prova. Come emerge dalla decisione in commento, è la convergenza dell'insieme degli elementi a consentire di individuare il luogo nel quale il contribuente ha effettivamente stabilito il centro della propria vita personale, familiare ed economica. Nel caso seguito dal nostro Studio, tale ricostruzione è stata ritenuta dalla Corte sufficientemente solida da superare le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria e da determinare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di accertamento.
