Sponsorizzazioni sportive e fatture contestate come inesistenti: la CTR Lombardia conferma l’annullamento degli accertamenti
In materia di sponsorizzazioni sportive, l’Agenzia delle Entrate non può limitarsi a valorizzare elementi indiziari generici, quali la presunta scarsa visibilità del marchio, l’applicazione di prezzi differenti o la successione temporale tra incassi e prelevamenti bancari del fornitore, per qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti o parzialmente inesistenti. È questo uno dei principi più interessanti che emerge dalla sentenza n. 56/20/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza n. 7034/05/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, favorevole a una società assistita dal nostro Studio.
La controversia riguardava alcuni avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2008 nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione automobilistica e della relativa società controllante e consolidante. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti nell’ambito di manifestazioni automobilistiche, ritenendo che le relative fatture fossero riferite a operazioni di sponsorizzazione oggettivamente (o quantomeno parzialmente) inesistenti.
Secondo la prospettazione dell’Ufficio, il meccanismo contestato sarebbe consistito nell’emissione di fatture per sponsorizzazioni sportive a fronte delle quali una parte dell’importo pagato sarebbe stata successivamente retrocessa in contanti al cliente. Da qui il recupero a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRES. La società contribuente, tuttavia, aveva prodotto documentazione contrattuale, contabile e fotografica a supporto dell’effettività delle sponsorizzazioni: contratti, fatture, registrazioni contabili, pagamenti tracciati, materiale pubblicitario e documentazione comprovante la presenza del marchio nelle manifestazioni sportive.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 7034/05/16, aveva accolto i ricorsi riuniti e annullato gli avvisi di accertamento. La decisione di primo grado si era fondata, in particolare, sulla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, avendo l’Ufficio fatto ricorso al raddoppio dei termini sulla base di una denuncia penale trasmessa oltre la scadenza dei termini ordinari di accertamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, contestando la decisione e insistendo anche sulla sussistenza degli elementi indiziari che, a suo dire, avrebbero dimostrato l’inesistenza parziale delle operazioni.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La parte più significativa della pronuncia riguarda, tuttavia, il merito della contestazione. Il Collegio ha osservato che, quando viene contestata l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate in fattura, assume rilievo preliminare l’esame delle prove relative all’effettività dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti. Nel caso esaminato, la stessa ricostruzione dell’Ufficio escludeva che si trattasse di un fornitore privo di struttura o incapace di eseguire le prestazioni. La società fornitrice, infatti, operava effettivamente nel settore delle sponsorizzazioni di rally automobilistici. Ciò significa che la contestazione non riguardava l’assoluta inesistenza dell’operazione, ma una presunta sovrafatturazione, con conseguente retrocessione di parte del corrispettivo. Ed è proprio su questo punto che, secondo la CTR, la prova offerta dall’Agenzia non era sufficiente.
La Corte di secondo grado ha chiarito che alcune circostanze valorizzate dall’Ufficio potevano, al più, essere indice di una prestazione pubblicitaria di qualità non elevata o di un controllo non perfetto da parte del committente, ma non erano idonee a dimostrare la fittizietà dell’operazione. In particolare, la CTR ha escluso che la mancata esplicitazione dell’attività svolta dalla società sponsorizzata potesse costituire indice di frode, essendo del tutto legittima la scelta imprenditoriale di puntare sulla notorietà già acquisita del marchio. Allo stesso modo, l’eventuale scarsa visibilità del logo sulle automobili avrebbe potuto, semmai, fondare una contestazione civilistica del committente nei confronti del fornitore, ma non dimostrare automaticamente la partecipazione del contribuente a un meccanismo fraudolento. Anche la diversità dei prezzi praticati ai vari sponsor non è stata ritenuta decisiva: le prestazioni di sponsorizzazione non sono standardizzate e il relativo corrispettivo è il risultato della libera contrattazione tra le parti.
Altro passaggio centrale della sentenza riguarda le movimentazioni bancarie del fornitore. Secondo l’Agenzia, i prelevamenti in contanti effettuati dalla società fornitrice dopo l’incasso dei corrispettivi avrebbero dimostrato la retrocessione di parte degli importi alla società sponsorizzata. La CTR ha però escluso che la mera successione temporale tra incassi e prelevamenti potesse condurre automaticamente alla conclusione che quelle somme fossero state restituite al contribuente. In un contesto nel quale l’Ufficio ipotizzava una frode diffusa e continuativa, con il coinvolgimento di diversi clienti, la semplice prossimità temporale tra accrediti e prelevamenti non consentiva di individuare con certezza il destinatario delle somme né di dimostrare che una parte dei corrispettivi fosse stata effettivamente retrocessa alla società contribuente. La Commissione ha poi ritenuto dirimente un ulteriore profilo: le dichiarazioni del rappresentante legale della società fornitrice non avevano indicato né le persone fisiche che avrebbero agito per conto della contribuente, né le concrete modalità con cui sarebbe avvenuta la consegna del denaro.
La pronuncia è rilevante perché ribadisce un principio di particolare importanza nei contenziosi sulle sponsorizzazioni sportive e, più in generale, sulle fatture contestate come inesistenti. L’Amministrazione finanziaria non può fondare la ripresa su una costruzione presuntiva generica, soprattutto quando il contribuente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del rapporto commerciale e l’effettiva esecuzione delle prestazioni. La qualità, la convenienza o l’efficacia economica della sponsorizzazione non possono essere sindacate in modo automatico dall’Ufficio per trasformare una prestazione realmente eseguita in un’operazione inesistente. Allo stesso modo, la presenza di prelevamenti bancari del fornitore, in assenza di un collegamento specifico con il contribuente, non è sufficiente a provare la retrocessione del denaro.
A nostro avviso, la sentenza della CTR Lombardia assume rilievo anche al di là della specifica disciplina del raddoppio dei termini, perché affronta il tema centrale dell’onere probatorio nelle contestazioni relative a operazioni ritenute inesistenti. In presenza di contratti, fatture, pagamenti, registrazioni contabili e riscontri documentali dell’effettiva sponsorizzazione, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire una prova concreta e specifica della pretesa fittizietà dell’operazione o della presunta retrocessione dei corrispettivi. La contestazione fiscale non può essere costruita su valutazioni meramente qualitative della prestazione pubblicitaria, né su presunzioni non individualizzate. Ogni vicenda deve naturalmente essere valutata sulla base dei fatti e della documentazione disponibile, ma il messaggio della pronuncia è chiaro: nelle sponsorizzazioni sportive, la prova dell’inesistenza dell’operazione richiede elementi specifici, coerenti e direttamente riferibili al contribuente accertato.

